L’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 231/2007 ha disposto il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro contante se l’importo dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5000 euro.
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, la segreteria è a completa disposizione .
27 Marzo, 2008 alle 2:32 pm |
Se l’assegno è sotto i 5000 € è trasferibile o no?